UIL FPL VENEZIA

UIL FPL E’

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COME NASCE LA UIL

Il 5 marzo 1950, a Roma, 253 delegati provenienti da tutta Italia parteciparono al convegno costitutivo della Uil, l’Unione Italiana del Lavoro, l’organizzazione sindacale che, dopo le scissioni dalla Cgil, dava rappresentanza ai lavoratori di idee laiche, democratiche e socialiste e che poteva rivendicare l’eredità riformista di Bruno Buozzi, leader sindacale ucciso dai nazisti nel 1944. Tra i principali protagonisti di quel giorno si segnalano Italo Viglianesi, Enzo Dalla Chiesa e Renato Bulleri del Psu, Raffaele Vanni e Amedeo Sommovigo del Pri, ma furono presenti anche sindacalisti del PSl e numerosi indipendenti.
Al convegno parteciparono personaggi autorevoli come il comandante partigiano ed ex Presidente del Consiglio Ferruccio Parri.
Nella dichiarazione programmatica approvata erano indicati i cinque punti che caratterizzarono e qualificarono l’azione della Uil sin dai suoi primi anni. Venne rivendicata l’indipendenza dai partiti, dai governi e dalle confessioni e venne valorizzata l’autonomia delle federazioni di categoria; la Uil si impegnò ad adottare un metodo democratico e si dichiarò favorevole alla ricerca dell’unità d’azione con le altre due organizzazioni confederali ed all’intervento su tutti i problemi di politica sociale ed economica.
Nonostante le difficoltà dei primi anni la Uil si affermò tra i lavoratori italiani, sia dei comparti privati che di quelli pubblici, superando i 400.000 iscritti alle fine del 1950. A partire dal 1° gennaio 1952 la Uil entrò a far parte dell’Internazionale sindacale (Icftu).
Attraverso i congressi della Uil si può tracciare una storia, molto sommaria, della Uil e del sindacalismo italiano, nonché dell’evoluzione del nostro Paese dagli anni del dopoguerra fino ai nostri giorni.

LA UIL E’ UN SINDACATO CONFEDERALE

Un lavoratore, da solo, difficilmente riesce ad ottenere miglioramenti salariali e normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad unirsi, organizzandosi in sindacati, per cercare di migliorare le proprie condizioni lavorative e più in generale le proprie condizioni di vita.
Negli ultimi decenni, grazie alla crescita e al successo raggiunti, le organizzazioni sindacali hanno allargato le loro funzioni affrontando anche questioni generali come la politica economica, il fisco e la politica sociale.
La nascita dei sindacati dei lavoratori ha spinto anche il padronato a dotarsi di proprie organizzazioni sindacali.
La presenza sia di organizzazioni che tutelano gli interessi dei lavoratori sia di organizzazioni padronali ha fatto sì che si sviluppasse un confronto, denominato contrattazione collettiva, con lo scopo di arrivare ad un accordo, il contratto di lavoro, in grado di definire regole e procedure da osservare in un rapporto di lavoro. Una volta firmato, l’accordo diventa impegnativo per le organizzazioni che l’hanno sottoscritto e per tutti i loro aderenti, spesso assume anche valore erga omnes, cioè valido per tutti. Il contratto di lavoro è lo strumento che regola i rapporti tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro.
Nel luglio del 1993 è stato firmato un accordo che riforma le regole della contrattazione sindacale, stabilendo un livello nazionale di trattativa con il governo e le organizzazioni padronali, detta concertazione, e due livelli di contrattazione di categoria, quello nazionale (primo livello) e, a scelta, aziendale o territoriale (secondo livello).
Le materie oggetto di contrattazione a livello aziendale o territoriale vengono definite a livello nazionale dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

UIL FPL
Estratto dall’art.1 dello Statuto UIL FPL deliberato al V °Congresso Nazionale di Castellaneta Marina (TA) – 18-21 ottobre 2014

Scarica lo statuto completo

ART. 1 – Denominazione e soggetti associati

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, che negli atti ufficiali assume la sigla UIL FPL, è un’organizzazione sindacale democratica che, prescindendo dalle convinzioni politiche e religiose dei suoi aderenti, associa i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nei settori:

  • degli Enti Locali
  1. delle Regioni, degli enti ed aziende regionali, delle Provincie, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Enti Locali, ex IPAB, C.C.I.A.A. e loro Associazioni, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende di soggiorno, degli ex I.A.C.P. e Aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica, di Federcasa e dei Segretari Comunali e Provinciali;
  2. degli Enti strumentali, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle SPA, delle Istituzioni, che gestiscono servizi già in gestione diretta degli Enti Locali,
  3. che prestano la loro attività presso gli Enti sopraccitati in lavori socialmente Utili e in altre forme di lavoro emergenti
  • della SanitÃ
    I lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nel settore sanitario, in possesso dei corrispettivi specifici requisiti culturali e professionali, operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle istituzioni socio- sanitarie pubbliche e private, negli Istituti Zooprofilattici, di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nelle agenzie regionali per la prevenzione e protezione ambientale, nelle residenze sanitarie assistenziali, nei laboratori e centri medici privati, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, nonché nelle case di riposo a carattere assistenziale convenzionate e/o accreditate con il S.S.N., negli ospedali classificati.
  • del Terzo Settore
    Appartengono a questo settore tutti i lavoratori di ogni ruolo e profilo professionale operanti nelle Organizzazioni di volontariato sociale, nelle cooperative sociali, nelle associazioni di promozione sociale, nelle fonda-zioni sociali, nelle associazioni di volontariato, associazioni non governative, ONLUS e nelle associazioni del settore socio sanitario assistenziale-educativo e inserimento lavorativo.

La UIL FPL è una organizzazione non profit.

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 21 – Sindacato Territoriale
Il Sindacato Territoriale realizza l’unità organizzativa dei lavoratori nell’ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organismi di cui è espressione.

ART. 22- Compiti del Sindacato Territoriale
Il Sindacato Territoriale:

  1. organizza gli iscritti alla Federazione attraverso i GAU costituiti;
  2. indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e negli ambienti previsti all’art. 1;
  3. cura la propaganda e l’informativa nell’ambito del territorio di competenza e realizza le politiche per il proselitismo;
  4. contribuisce alla determinazione delle linee regionali alle quali adegua le specifiche iniziative di competenza comprese l’attuazione della politica dei servizi e le politiche organizzative;
  5. provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
  6. favorisce la promozione di azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, anche attraverso la
  7. formazione e il funzionamento dei comitati per le pari opportunità previsti dai CC.NN.LL.;
  8. provvede, tramite la Segreteria e il Consiglio Territoriale, al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto con le controparti di cui al punto b);
  9. assiste e tutela nelle vertenze singoli lavoratori e gruppi di essi;
  10. promuove le attività di servizio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto; m) prevedere forme di collaborazione tra i territori confinanti per favorire la presenza e la crescita dell’organizzazione.

ART. 23 – Articolazioni e Organismi Territoriali
Il Sindacato Territoriale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

a) il Congresso Territoriale;
b) il Consiglio Territoriale;
c) l’Esecutivo;
d) la Segreteria;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Coordinamento delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria;
g) Il Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
h) i Coordinamenti Professionali e/o di settore;
i) il Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
j) la Consulta Territoriale (facoltativa);
k) i Dipartimenti:
• della Contrattazione
• della Prevenzione
• del Terzo Settore
• della Previdenza