UIL FPL VENEZIA

DIRETTIVO

DIRETTIVO

SEGRETERIA     ESECUTIVO     DIRETTIVO

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di 75 componenti eletti dal Congresso Territoriale. Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

a) il Segretario del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 100;
b) i 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 100 iscritti e fino a 300; ove gli iscritti fossero superiori al numero di 300,
c) i componenti del Consiglio Territoriale possono essere elevati fino ad un massimo di 5 (3+2);
d) una rappresentanza di n. 5 componenti di RSU scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
e) i componenti la Segreteria Territoriale;
f) Il Tesoriere;
g) Il Coordinatore Area medica e veterinaria;
h) il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
i) un componente di ogni dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore e previdenza);
j) i Coordinatori delle professioni e/o di settore;
k) la Coordinatrice delle pari opportunità;
l) i Coordinatori dei GAU di Azienda, ove costituiti. Alle riunioni del Consiglio Territoriale partecipano i componenti effettivi dei Revisori dei Conti. I componenti così eletti decadono dal Consiglio Territoriale col cessare della carica ricoperta. (ART. 31 – Composizione del Consiglio Territoriale – Direttivo)

Il Consiglio Territoriale è l’organo di direzione tra un Congresso e l’altro. Elegge con votazioni separate e a voto palese, il Segretario Responsabile, gli altri componenti la Segreteria, ed un Tesoriere. Elegge l’Esecutivo; imposta l’azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi della Federazione; ha facoltà di organizzarsi in commissioni di lavoro. Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un’ora dopo) quando siano presenti, rispettivamente, almeno i due terzi o la metà più uno dei componenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Territoriale si riunisce ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto un terzo dei propri componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti del Consiglio Territoriale che si assentano, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente sia dal Consiglio Territoriale sia dall’incarico ricoperto. Decadono, altresì, automaticamente i componenti del Consiglio Territoriale che si assentano, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. (ART. 32 – Consiglio Territoriale)