UIL FPL VENEZIA

SPECIALE VERTENZA RIPOSO COMPENSATIVO


EROGAZIONE INDENNITA’ PER RIPOSO COMPENSATIVO AL PERSONALE TURNISTA DELL’ULSS 4 VENETO ORIENTALE


MODULISTICA

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COS’E’ IL RIPOSO COMPENSATIVO, DA QUALE ARTICOLO DEL CONTRATTO VIENE DISCIPLINATO E COME SI GENERA

Definizione – il riposo compensativo, da non confondersi con il riposo settimanale, è un giorno non lavorativo che compensa la mancata fruizione di un giorno ordinario di riposo per il quale, per esigenze aziendali, un dipendente sia stato costretto a lavorare. Per fare un esempio pratico, se un dipendente lavora sette giorni di seguito, inclusa la domenica, nei giorni successivi dovrebbe usufruire di una pausa dalla sua attività per il mancato riposo.

Per quanto riguarda il lavoratore turnista che, di norma, può prestare la propria attività di notte o in un giorno festivo, il riposo compensativo è quando il dipendente viene chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo. Al posto della retribuzione, può essere chiesto quindi il recupero delle ore sotto forma di riposo compensativo anche a giornata. Naturalmente se il lavoratore chiede il pagamento dello straordinario effettuato, non può usufruire del riposo compensativo.

Da quale articolo del CCNL è disciplinato – l’istituto del riposo compensativo per il personale turnista è stato disciplinato dall’art 86 del CCNL 2016-2018 in vigore dal 21.5.2018, che al comma 3 così recita:

Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su 3 turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. L’indennità   non   può   essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

E così al comma 4

Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’Azienda o dell’Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su 2 turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Altresì viene previsto, nel comma 11, che le indennità debbano essere previste in modo maggiorato per il personale che lavora in certi contesti disciplinati dallo stesso art.86, ai commi 6 e 8.

Come si generano – i riposi compensativi vengono generati sommariamente da 3 fattispecie che sono

– il richiamo in servizio per coprire un turno vacante

– le ore supplementari prestate che cumulano straordinario (vedi art.31 del CCNL)

– una particolare programmazione settimanale che giustifica una diversa turnistica e genera ore supplementari


COME E’ STATA APPLICATA LA NORMA IN ULSS 4

Fino a agosto 2018, l’indennità di riposo compensativo per il personale turnista è stata regolarmente erogata a tutto il personale per tutte le giornate di lavoro, ovvero tutto ciò che eccedeva l’orario teorico di 6 o 7 ore e 12 veniva calcolato come riposo compensativo. Il calcolo era diverso anche per l’indennità di turno e, chi svolgeva il turno di notte, percepiva 2 indennità.

Dall’entrata in vigore del CCNL 2016-2018, l’Azienda Ulss ha applicato in modo pedissequo quanto previsto dal punto 3, in particolar modo in riferimento alla percentuale del 20% dei turni effettuati.

Va precisato che dall’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 tutt’ora vigente, la situazione si è “normalizzata” in quanto al personale viene riconosciuta, sulla base di quanto previsto dall’art 106 dello stesso CCNL.


COSA ABBIAMO FATTO COME UIL FPL

Quando, a settembre-ottobre 2018, abbiamo verificato che l’erogazione dell’indennità in questione era stata sospesa, abbiamo chiesto alla Direzione di ripristinarla e sanare la situazione, prima attraverso richieste informali, ma successivamente anche attraverso formali note e lettere inviate allo scopo di riconoscere il pregresso fin dall’applicazione del CCNL, ovvero da maggio 2018. Durante le trattative abbiamo sempre sollecitato una soluzione che l’Azienda, motivandola con la contingente situazione epidemiologica in atto, ha sempre rinviato. Da un nostro approssimativo calcolo, avevamo ipotizzato il recupero di alcune centinaia di € per dipendente.

Cosa rivendicavamo – la semplice applicazione della norma secondo quanto previsto dai commi 3,6 e 8 dell’art.86 del CCNL 2016-2018 assegnando l’indennità prevista a coloro che sono stati costretti a svolgere il proprio lavoro nella giornata di riposo.

Quali erano le proposte dell’Azienda – l’Azienda ha difficoltà nel predisporre un conteggio preciso delle giornate di riposo compensativo che ogni dipendente matura, a causa di “difficoltà informatiche”, e propone di fare un sommario calcolo sulle notti che il Lavoratore svolge nell’arco di un mese per cui vengono a generarsi 4/5 riposi nel corso di un mese per le quali viene assegnata l’indennità.

Quali sono le nostre valutazioni – tale proposta è insoddisfacente perché dai nostri calcoli, i riposi sono maggiori rispetto alle notti svolte, inoltre non viene preso in considerazione il personale che opera nelle 12 ore pur previsto dal comma 4 come suspecificato.

Cosa ha fatto l’Azienda – a fine 2021 l’Azienda ha sottoscritto un accordo con Cgil, Cisl e le altre organizzazioni sindacali assolutamente penalizzante che sanerebbe la situazione pregressa generatasi dall’agosto 2018, ma di fatto esclude il personale che lavora h12 e genera un conteggio penalizzante per chi lavora nelle h24.

Per questo motivo abbiamo avviato un tentativo di conciliazione con un Lavoratore in DTL al quale l’Azienda si è presentata incaricando l’avv. Miazzi che gestisce molte cause per conto della Regione Veneto, e che in prima battuta ha provato a trovare una conciliazione forfettaria, ma vista la nostra ferma posizione, non ha avuto mandato di chiudere.


L’AVVIO DELLA CAUSA E LA SENTENZA

L’assenza di risposte e la rigidità dell’Azienda nel non voler trovare una soluzione mediata, ci ha visti costretti, a inizio 2024, ad avviare una causa pilota gratuita e patrocinata dalla UIL FPL e gestita dallo Studio Legale dell’Avv. Massimo Pistilli che collabora con la Segreteria Nazionale, a nome e per conto di 3 Lavoratrici che rivendicavano le indennità non percepite in quel periodo pur avendo maturato e goduto dei riposi compensativi e lavorato nelle 12 ore.

Fin dalle prime udienze, il Giudice, la Dr.ssa Anna Menegazzo ha ben compreso la situazione, valutando fin dall’inizio positivamente la nostra richiesta. Già a novembre scorso infatti, si era espressa favorevolmente nel merito, differendo il preciso conteggio delle indennità dovute a febbraio 2025. E’ di questi giorni la definizione delle competenze dovute alle 3 ricorrenti (due infermiere ed un’OSS), e nella conclusiva udienza del prossimo mese di aprile verrà formalizzato il tutto. Prevediamo che con la mensilità di aprile verranno corrisposte alle Lavoratrici i dovuti arretrati. L’accordo raggiunto non consentirà all’Azienda di presentare ricorso in appello.