L’Esecutivo è l’Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. L’ Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:
I componenti dell’Esecutivo Territoriale, così eletti, decadono automaticamente dall’organismo col cessare della carica ricoperta.
(ART. 36 – Esecutivo Territoriale)
L’Esecutivo Territoriale si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell’ Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Generale Territoriale, che ne fissa la data e il luogo, dando comunicazione dell’ordine del giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni. Le riunioni dell’Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I componenti dell’Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale. Decadono, altresì, , i componenti dell’Esecutivo che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo ed il Consiglio Territoriale provvede alla loro sostituzione.(ART. 37 – Riunioni dell’Esecutivo Territoriale)
Sono compiti dell’Esecutivo Territoriale: